Pos. 3   Prot. N. 80.11.08  



Oggetto: Collaudo in corso d'opera definitivo.






ASSESSORATO REGIONALE PER LA SANITA'
Dipartimento Regionale Fondo Sanitario

Palermo



e.p.c. ASSESSORATO REGIONALE DEI
LAVORI PUBBLICI
- Dipartimento Lavori Pubblici
- Ispettorato Tecnico Regionale
Palermo





1.Con la nota prot. n. 1812 del 6 marzo 2008codesto Dipartimento pone un quesito relativo ai compensi per una commissione di collaudo nell'ambito di una procedura di appalto concorso.
Si rappresenta che con D.A n. 7810 del 27 aprile 2006 è stato conferito l'incarico di collaudo in corso d'opera definitivo dei " Lavori di realizzazione di un centro di eccellenza oncologico" nell'ambito del Polo ospedaliero xxx di xxx.
L'art. 2 del provvedimento suindicato prevede che "Le SSLL incaricate ai sensi dell'art. 22 della l.r. n. 7/02 e s.m.i. come per ultimo introdotte dalla l.r. 16/2005, di espletare il collaudo il corso d'opera-definitivo dei lavori in oggetto..."
Sulla scorta di tale disposizione il Presidente della commissione di collaudo ha trasmesso all'Ispettorato Tecnico regionale la prima parcella in acconto redatta ai sensi della l.r. 16/05, calcolando le competenze tecniche con i parametri previsti per gli incarichi conferiti a professionisti riuniti in collegio.
Con nota n. 3694 del 29.01.2008 l'Ispettorato tecnico ha restituito le parcelle prive di visto osservando che l'art. 2 comma 3 della l.r. n. 16/05 prevede che l'art. 1 comma 9 della stessa normativa (secondo cui gli incarichi si intendono conferiti a professionisti riuniti in collegio) si applichi solo per le opere per le quali non è stato ancora presentato il progetto definitivo; il parere tecnico sul progetto deve intendersi quello rilasciato dalla commissione giudicatrice dell'appalto concorso sul quale il RUP deve rilasciare necessaria validazione ai sensi del DPR n. 554/1999.
L'ispettorato ritiene quindi che l'incarico di collaudo non rientri nella fattispecie di cui all'art. 1 comma 9 della l.r. n. 16/05.
Codesto Dipartimento rileva che il progetto esecutivo offerto dall'impresa aggiudicataria non è stato approvato con atto deliberativo n. 1258 del 21.09.05- ma con atto n. 116 del 7.02.06 a seguito della validazione da parte del Responsabile del procedimento datata 06.02.2006.
Rileva ancora codesto Dipartimento che nella procedura di appalto concorso la redazione del progetto definitivo non è contemplata essendo incorporata nel progetto esecutivo "ed in quanto tale la sua approvazione coincide temporalmente con l'approvazione del progetto esecutivo".
Si chiede quindi se "si ritiene corretto considerare quale limite temporale per l'applicazione del disposto di cui all'art. 2 comma 3 della l.r. n. 16/05 quello relativo alla validazione da parte del RUP dell'intervento con la quale si attesta la rispondenza degli elaborati redatti a quanto previsto dal DPR n. 554/99"



2. Ai sensi dell'art. 28 comma 20 della l. 109/94 nel testo coordinato con la normativa regionale, a seguito della modifica apportata dalla l.r. n. 16/05, viene previsto che "Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a commissioni di più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a componenti riuniti in collegio. Per i collaudi riguardanti lavori caratterizzati dalle presenze di più categorie specialistiche, deve essere specificata, nel disciplinare d'incarico, l'attribuzione ai singoli tecnici della categoria per la quale sono chiamati ad effettuare le attività di collaudo".
L'art. 2 comma 3, della l.r. 16/05, prevede un regime transitorio in ordine all'applicazione della norma appena esaminata precisando che " Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della presente legge ed al comma 2 del presente articolo si applicano solo per le opere per le quali non è stato ancora presentato progetto definitivo".

Come lo Scrivente ufficio ha già avuto modo di sottolineare in un proprio precedente parere ( n. 3179/8.11.06 del 17 febbraio 2006) diretto all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e all'Assessorato regionale dei lavori pubblici, il legislatore regionale con l'utilizzo dell'espressione atecnica" opere per le quali non è stato presentato progetto definitivo" ha voluto individuare il discrimen tra la disciplina previgente e quella attuale nel momento della predisposizione da parte del progettista incaricato del progetto definitivo.
Infatti la ratio della norma transitoria sopra enunciata sembra essere quella di volere ritenere applicabile la nuova disciplina sui compensi per gli incarichi di collaudo con riguardo ad opere che sono ancora in una fase progettuale iniziale a prescindere da quale sia la procedura di gara adottata nel caso concreto.
Quindi sia che si tratti di asta pubblica sia che la gara, come nel caso di specie, sia stata espletata con il sistema dell' appalto concorso in via generale è da ritenersi che il limite temporale per l'applicazione del disposto dell'art. 1 comma 9 della l.r. n. 16/05 è, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della medesima normativa, il momento in cui il progetto definitivo, ancorchè non approvato, ha assunto una sua definitiva configurazione.
Infatti, come già rilevato nel citato parere dello Scrivente, il legislatore, al fine di individuare il momento rilevante per l'applicazione della nuova disciplina sull'incarico collegiale, si è riferito alla "presentazione" del progetto definitivo al RUP e non alla successiva fase dell' "approvazione" del progetto.
Nel caso in esame ove la gara è stata espletata con il sistema dell'appalto concorso, la "presentazione" nel senso di cui sopra può datarsi al momento della delibera n. 1258 del 21.09.2005 con cui la Azienda ospedaliera ha approvato i verbali di gara ed ha indicato la ditta aggiudicataria dei lavori in questione. E' alla predetta data invero che il progetto prescelto dalla commissione di gara ha acquisito la connotazione prevista dalla norma di legge per l'applicazione della disciplina sugli onorari della commissione di collaudo, rimanendo del tutto irrilevante il momento della validazione o approvazione del progetto da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
Poiché, tuttavia, tale data ( 21.09.05) è antecedente all'entrata in vigore della l.r. n. 16/05 (03.12.05), dovrà ritenersi applicabile la previgente disciplina normativa sugli onorari della commissione di collaudo come correttamente ritenuto dall'Ispettorato Tecnico Regionale.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


3. Si ricorda che in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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